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Tetto massimo alla rata dei mutui a tasso non fisso in scadenza nel 2009 (Decreto Legge 185/2008, convertito dalla Legge 2/2009)

La legge 2/2009 (conversione in Legge del Decreto Legge 185/2008) ha introdotto una serie di "misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", tra cui l'importante agevolazione del "tetto massimo alla rata".

Cosa prevede la nuova legge

Il testo di legge prevede che "l'importo delle rate, a carico dei mutuatari, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data della sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore".

Questo significa che l'importo delle rate in scadenza nel 2009 dei mutui a tasso "non fisso" dovrà essere calcolato:
  • in base al tasso del 4%, o
  • In base al tasso applicato alla data di sottoscrizione del mutuo se più alto del 4%.
La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato. Il contributo viene corrisposto direttamente dalle banche mutuanti.

I requisiti per beneficiare dell'agevolazione

Il testo di Legge prevede che l'agevolazione vale per i mutui:
  • a tasso non fisso, con data di stipula o di accollo anteriore al 31 ottobre 2008
  • con finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9 (case signorili, ville e castelli),
con effetti sul mutuo a partire dal 1 gennaio 2009.

La misura è ugualmente applicata:
  • Ai mutui sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento fino al 31 ottobre 2008.
  • Ai mutui oggetto di rinegoziazione tra Banca e Cliente
  • Ai mutui rinegoziati ai sensi della Convenzione ABI/MEF
  • Ai contratti che siano stati ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione od emissione di obbligazioni garantite
  • Ai mutui a tasso variabile anche se a "rata costante"
  • Ai prodotti a "tasso misto" con applicazione del tasso variabile nel corso del 2009
  • Ai mutui oggetto di surroga
  • Ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta, prima o nel corso del 2009; le decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto. Per tali soggetti il contributo riguarderà,ovviamente, le sole rate scadenti nel 2009

Qualche esempio

1 Clienti che, nel mese corrente, hanno un TAN maggiore del 4% e che alla data della stipula del mutuo avevano un TAN inferiore al 4%

Esempio
TAN contrattuale al momento della stipula: 3% TAN mese corrente: 5%

Nuovo tasso mese corrente previsto dalla Legge: 4%

2 Clienti che, nel mese corrente, hanno un TAN maggiore del 4% e che alla data di stipula del mutuo,avevano un TAN maggiore del 4%

Esempio
TAN contrattuale al momento della stipula: 5% TAN mese corrente: 6%

Nuovo tasso mese corrente previsto dalla Legge: 5%

3 Clienti che hanno un tasso inferiore al 4%

Esempio
TAN contrattuale al momento della stipula: 6% TAN mese corrente: 3%

Non si ha diritto all'agevolazione statale in quanto la rata determinata alle condizioni contrattuali risulta più vantaggiosa per il cliente
Legenda: il TAN è dato dalla somma di indice + spread e il suo valore alla stipula è indicato nel contratto di mutuo

La lista dei beneficiari dell'Agenzia delle Entrate

Lo scorso mese di marzo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito, attraverso l'emanazione di una Circolare, che l'Agenzia delle Entrate fornisse alle banche un elenco dei mutuatari che avessero diritto a tale agevolazione. In tal modo il rimborso sarebbe stato automaticamente applicato ai nominativi contenuti nel flusso dell'Agenzia delle Entrate, senza che il Cliente dovesse farne richiesta.

Per tutti i Clienti che rientrano nel perimetro previsto dalla Legge e segnalati dall'Agenzia delle Entrate, la Banca ha effettuato i necessari controlli, ha già provveduto al ricalcolo della differenza tra la rata originaria del mutuo e la rata calcolata con la nuova normativa e, se titolari di un conto corrente presso una banca del Gruppo UniCredit, all'accredito dell'eventuale conguaglio relativo alle rate già pagate con valuta del giorno di scadenza della rata a cui è relativo, senza alcun costo.

Ove ciò non sia stato possibile, il contributo sarà riconosciuto effettuando un conguaglio sulla prima rata in scadenza e applicando un rendimento annuo pari all'1,38% per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l'effettivo accredito.

L'autocertificazione

La Legge prevede inoltre che i soggetti che ritengano di averne diritto ma a cui non è stato riconosciuto automaticamente il beneficio possano comunque richiedere alla propria Banca, entro il 31 gennaio 2010, l'applicazione della Legge, sottoscrivendo il modulo di autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti prescritti dalla norma al fine di beneficiare della riduzione dell'importo della rata.
 
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