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Sospensione rate mutui - moratoria PDF Stampa E-mail
Dal 1 febbraio è possibile non pagare il mutuo per la prima casa. E' la cosiddetta moratoria, cioé la possibilità di chiedere una sospensione fino a un anno delle rate.

Si tratta di una misura straordinaria di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per le famiglie in
difficoltà a
seguito delle crisi. A partire dal 1 febbraio 2010 le famiglie potranno chiedere la sospensione del rimborso delle rate dei mutui, per un periodo fino a 12 mesi, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita del reddito.

Chi può chiederla?
Il mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, tutti i cointestatari, ovvero gli eredi - esclusi gli eredi minori
- interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

Quali sono i finanziamenti interessati?
I mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche con reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario), di importo non superiore a 150 mila euro. Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.

Sono inclusi i mutui con ritardi nei pagamenti?
Sì, purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi.
Dove e quando è possibile presentare la domanda?
Presso la propria banca, se ha aderito all’iniziativa, a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011.

Cosa chiede la banca al cliente?
Il modulo di richiesta accompagnato alla documentazione e delle certificazioni che attestino i requisiti per la richiesta di sospensione.

Quali sono gli eventi che consentono di presentare la domanda di sospensione?
La perdita dell’occupazione, la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l’ingresso nella cassa integrazione (es. lettera di licenziamento, certificato di morte, documentazione comprovante l’ultimo reddito imponibile dichiarato degli intestatari del mutuo).

Quando devono verificarsi gli eventi sfavorevoli?
Tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.

Entro quanto tempo la banca attiva la sospensione?
La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente; comunica l’eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.

Durante la sospensione maturano gli interessi?
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.

Come posso sapere se la mia banca ha aderito?
L’elenco delle banche aderenti e le relative condizioni applicate, eventualmente migliorative, è pubblicato sul sito dell’ABI (www.abi.it).

Dove posso trovare il modulo di domanda per la sospensione?
Il modulo per la domanda di sospensione sarà pubblicato sul sito dell’ABI, su quello delle banche aderenti e sarà disponibile presso gli sportelli degli stessi intermediari, a partire dal 1 febbraio 2010.

 
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