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Pronti per il Fondo di solidarietà per i mutui. PDF Stampa E-mail
Dal 15 novembre le famiglie italiane in difficoltà con il pagamento delle rate per la perdita del lavoro o altri eventi sfavorevoli potranno infatti recarsi in banca e presentare la richiesta della sospensione
dei pagamenti. A sbloccare la situazione, si spera in via definitiva, è stato il ministero dell'Economia e delle Finanze, che ieri ha pubblicato le linee guida per la presentazione e l'istruttoria di accesso al Fondo e i moduli da compilare per la richiesta di sospensione.

Il documento ribadisce i requisiti di accesso all'agevolazione, che riguarda i mutui per l'abitazione principale di importo fino a 250mila euro stipulati da famiglie con reddito annuo non superiore a 30mila euro sulla base dell'indicatore Isee, e scioglie alcuni dubbi. In particolare, il Fondo viene esteso anche ai prestiti cointestati (in questo caso è sufficiente che uno solo dei mutuatari possieda i requisiti), a quelli che nel corso del tempo sono stati oggetto di cartolarizzazione, di surroga o di rinegoziazione con la stessa banca. La sospensione può inoltre essere richiesta non più di due volte, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, anche da chi è rimasto indietro con le rate (a patto che non sia iniziato il procedimento esecutivo con la notifica dell'atto di pignoramento) e da chi ha già usufruito di agevolazioni simili come il «Piano famiglie» lanciato dall'Abi e dalle associazioni dei consumatori.

Qualche incertezza resta sul trattamento dei tassi di interesse nel periodo di stop alle rate
:
il Fondo rimborsa alle banche esclusivamente la quota corrispondente al parametro di riferimento – l'Euribor per i prodotti a tasso variabile, l'Irs per i fissi – e non quella relativa allo spread (ovvero il guadagno dell'istituto di credito). La circolare che sempre ieri l'Abi ha inviato agli associati con le istruzioni operative spiega che la banca «potrà addebitare al mutuatario la quota interessi maturata nel periodo di sospensione corrispondente alla differenza tra quanto di competenza della banca, stabilito contrattualmente, e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo». In altre parole, parte dell'onere ricadrà probabilmente sui mutuatari che richiedono la sospensione. «Sarà un costo limitato e non superiore ai 40-50 euro mensili - in ogni caso si vigilerà con le associazioni dei consumatori e si interverrà per evitare che l'aggravio sia eccessivo».

ll Fondo parte con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro
, che potrebbe essere sufficiente a garantire lo stop ai pagamenti ad alcune migliaia di famiglie. I moduli per l'adesione potranno essere scaricati da www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa. Dovranno essere presentati alla propria banca, che provvederà a inoltrarli a Consap, la società che materialmente gestisce il Fondo, per il necessario nullaosta. Una volta ottenuto il via libera, l'istituto di credito comunicherà entro 5 giorni al beneficiario la sospensione e attiverà lo stop alle rate entro i 30 giorni lavorativi seguenti (45 per i mutui cartolarizzati). Visti i necessari tempi tecnici, dunque, le prime sospensioni si vedranno soltanto a partire dal 2011.

 
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