ai 1000 euro, i fin troppo zelanti sportellisti della banca non devono muovere eccessi investigativi, con domande, dubbi, minacce o addirittura rifiuti.
Alcuni esperti raccontano che, allo sportello, il funzionario della banca non dovrebbe neanche azzardarsi a chiedere a cosa servono le somme prelevate. Ad esempio in una banca centrale di una grande città non è insolito vedere commercianti richiedere spesso cifre consistenti di contanti. In questi casi, se lavori in banca non hai neanche bisogno di porre delle domande ai fini antiriciclaggio, il sospetto dovrebbe maturare a prescindere e da lì quello che ne consegue: comunicazione al Mef o segnalazione di operazione sospetta.
E invece succede che clienti di questo o quell'istituto raccontano di essersi visti porre domande sulla destinazione dei prelievi (mai sulla provenienza dei versamenti). Nella carrellata dei casi, vicino al paradosso, finiscono sotto esame somme prelevate per pagare le bollette (anche se in questo caso potrebbe essere utile ricordare che ormai tutti gli sportelli delle poste operano con la possibilità di pagare le operazioni con bancomat o carte di credito), per fare i regali di Natale ai propri nipoti, o per gestire particolari forme di pagamento con micro fornitori.
La circolare del ministero dell'economia. I problemi si erano già presentati con la manovra estiva e l'abbassamento della soglia del contante dai 5 mila ai 2.500 euro. Primi intoppi allo sportello per i clienti che hanno iniziato a subire il terzo grado tanto che il 16 novembre il Mef ha pubblicato sul proprio sito la circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio ribadendo che «le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione» continua la circolare, «è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante». E, nella maggior parte dei casi la solerzia preventiva delle banche si è risolta da parte del ministero in procedure di archiviazione.
Va da sé che le “normali operazioni” della clientela debbono rimanere affidate alle usuali segnalazioni automatiche dell'antiriciclaggio (i cui importi sono per il momento invariati, quindi 5000 euro per le “frazionate” e 15000 euro per quelle inserite direttamente nell'AUI). Si deve però con sempre maggiore attenzione verificare le operazioni che non dovrebbero trovare riscontro in base alle abitudini ed al tenore di vita dei clienti, come peraltro previsto dalla definizione di “operazione sospetta”, ovvero:
“È sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate - tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del professionista, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico - induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”
oltreché individuare eventuali tentativi di frazionare le operazioni per rimanere al di sotto delle soglie previste dalla legge.
Non è nostro compito dare suggerimenti operativi ai colleghi né scatenare la caccia alle streghe, anche perché esistono procedure aziendali di estrazione dati (Gianos) che dovrebbero essere in grado di evidenziare comportamenti che, nel rapido avvicendarsi di chi lavora allo sportello, potrebbero anche passare inosservati.
Intendiamo piuttosto porre l'attenzione sul dovere da parte di chi, si trova in uno snodo essenziale per l'economia quale il settore del credito di segnalare le operazioni che possono non solo violare la legge, ma costituire uno dei presupposti per il fardello fiscale che pesa sulle spalle dei contribuenti onesti. Il compito dell'operatore bancario non è quello di smascherare un evasore o un riciclatore di denaro, è solo quello di segnalare alle autorità competenti “concreti elementi” da prendere in considerazione per un'eventuale indagine.
Sulla questione tracciabilità del denaro contante, il ministero dell’Economia e l’associazione delle banche, hanno fornito a più riprese tutte le delucidazioni del caso: in banca si possono fare prelievi senza paletti, non ci sarà nessuna sanzione per le richieste e i versamenti di contante sopra i mille euro. Il limite non si applica ai prelevamenti e ai versamenti bancari, in quanto manca il presupposto essenziale: il trasferimento di una somma di denaro. Al contrario, il correntista continua ad avere disponibilità della somma prelevata, l’unica differenza è che prima giaceva sul conto corrente e e ora passa direttamente nelle sue mani.
La banca, in presenza di una richiesta di prelievo superiore ai mille euro, deve provvedere a pagare la somma. L’operazione, in effetti, sarà tracciata sul conto del cliente e sarà rilevata in automatico ai fini fiscali. Qundi le violazioni sono circoscritte a: trasferimenti di contante, libretti di depositi bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera senza ricorrere a intermediari abilitati o senza rispettare le forme previste, per valore da 1000 euro in su. Le sanzioni si applicano se manca l’indicazione del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari e sugli assegni postali, bancari e circolari da 1000 euro in su. Altra circostanza sanzionabile è l’emissione di assegni bancari o postali a favore del traente con girata a terzi anziché per l’incasso (qui si realizza il trasferimento).
La sanzione varierà dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3 mila euro e 15 mila per importi superiori ai 50 mila euro.