ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, titolari di contratti di lavoro atipici o a tempo determinato.
Le giovani coppie o i nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, per accedere ai finanziamenti devono compilare il
modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei
soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.
CHI PUO' CHIEDERE IL FINANZIAMENTO
Il finanziamento può essere richiesto dalle giovani coppie coniugate, con o senza figli o dai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori.
I beneficiari del finanziamento devono avere un' età inferiore a 35 anni e un reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro.
L’età inferiore a 35 anni è un requisito che deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare.
Non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I componenti del nucleo familiare non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
L’esatta interpretazione dei requisiti soggettivi per accedere al Fondo è stata fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù nella recente lettera circolare del 5/4/2011.
CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE
L’immobile per il quale si chiede il finanziamento agevolato deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
La superfice dell’immobile non deve superare i 90 metri quadri.
Per il calcolo delle superfici si deve intendere la Superficie Utile Abitativa definita ai sensi dell’art.3 del D.M. lavori pubblici 10/5/77 n.801 intesa come superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.
Nella concessione della garanzia è data priorità a quelle richieste, pervenute nella stessa giornata, nelle quali l’immobile da acquisire è situato in aree qualificate ad alta tensione abitativa dalla delibera del Cipe n 37 del 30 maggio 1985 e successivi aggiornamenti.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l’acquisto dell’abitazione principale.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 200.000 euro.
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.
I mutui potranno essere sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.
I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo stato.
CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO
La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali Consap – quale gestore - ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00).
La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorre, in via automatica, dalla data di erogazione del mutuo.
SOGGETTI FINANZIATORI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento della Gioventù apposite convenzioni, il cui schema tipo è stato stabilito nel Protocollo d’intesa tra Dipartimento e Associazione Bancaria Italiana (ABI) del 18 maggio 2011.