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Certificazione energetica (ace). PDF Stampa E-mail

dal primo gennaio 2012 scatta l’obbligo della certificazione energetica (ace), senza la quale non sarà possibile vendere o affittare casa. La legge stabilisce inoltre che sarà obbligatorio indicarla nell’annuncio immobiliare, pena una multa, ma

siccome la normativa si applica a livello regionale, le cose cambiano a seconda di dove si vive.

La normativa europea, recepita dall’italia nel 2009, stabilisce otto classi che dipendono dal rendimento energetico dell’abitazione, ogni regione avrebbe dovuto recepire la normativa, ma tra ritardi e modifiche non si ha un quadro uniforme, c'è chi per esempio, come l'Emilia Romagna, che non applica sanzioni, e chi come il Piemonte che le applica in modo proporzionale ai mq, il caso più rigido è la lombardia.

A partire dall'1 gennaio 2012 diventa obbligatorio, per tutti, dichiarare la classe energetica e l’indice di prestazione energetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unità immobiliare o dell’intero edificio in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione. l’inosservanza di queste disposizioni è soggetta a una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro di competenza dei comuni in cui è situato l’immobile oggetto dell’annuncio.

In ogni caso l’attestato di certificazione energetica (ace) deve essere predisposto a cura del proprietario dell’immobile, mentre è il titolare dell’annuncio immobiliare a essere responsabile dell'inserimento dei dati relativi al suddetto attestato nell’annuncio immobiliare, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario dell’immobile o un altro soggetto.

Annunci immobiliari pattuiti prima del 1 gennaio 2012: la violazione dell’obbligo sussiste qualora il contratto/ordinativo, ecc. per disporre la pubblicazione dell’annuncio sia stato effettuato a partire dal 1° gennaio 2012, mentre l’eventuale pubblicazione di annunci pattuiti prima di tale data non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto nel contratto originario, non sono ammesse proroghe o rinnovi per la prosecuzione dei suddetti annunci stipulati dal 1° gennaio 2012 senza includere anche i dati relativi alle prestazioni energetiche degli edifici o delle unità abitative in questione.

Cartelli vendesi/affittasi: il titolare dell’annuncio che ha disposto la loro affissione prima del 1° gennaio 2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dalla l.r. 24/2006, deve trasmettere un’autodichiarazione ex art.47 del dpr 445/2000 al comune in cui è situato l’immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione, tale autodichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2011 con raccomandata a/r o posta certificata e copia della stessa deve essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.

 
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