...essere sia pubbliche che private: Centrale rischi pubblica gestita dalla Banca d’Italia, per finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro.
Centrale rischi pubblica gestita dalla Società Interbancaria per l’Automazione (SIA) sotto la vigilanza della Banca d’Italia, per finanziamenti di importo inferiore a 75.000 euro e superiore a 30.000 euro. Centrali rischi private per finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro (fino al 2004 non erano regolate da alcuna norma). Prima dell’entrata in vigore del Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie (2005), le centrali rischi private conservavano il nominativo dei “cattivi pagatori” (ovvero di coloro che ritardavano il pagamento anche di pochi giorni) per più di 5 anni, rendendo più difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente regolarizzava la sua posizione. Oggi i tempi massimi di conservazione dei dati sono ridotti a 3 anni (vedi Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie).
SIC - Sistemi di Informazioni Creditizie, (G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)
Il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”.Il codice di deontologia si applica ogni volta che vengono richiesti:
un prestito personale, un fido in conto corrente, una carta di credito, un finanziamento per acquistare a rate un bene o servizio, un mutuo.
I sistemi di informazioni creditizie sono banche dati attraverso le quali banche e intermediari finanziari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti esclusivamente per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi. Tali dati, pertanto, sono consultati in occasione dell’istruttoria di un finanziamento, per valutare il merito di credito di un soggetto e il suo livello di indebitamento (ad esempio, la puntualità o il ritardo nel pagamento delle rate di rimborso), o durante la vita del finanziamento per il controllo del rischio di credito.
Ciò significa che banche o finanziarie a cui sarà chiesto un prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se il cliente ha presentato una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Grazie alla presenza dei SIC, banche e società finanziarie, oggi, possono erogare credito (es. prestiti personali e carte di credito) senza richiedere necessariamente garanzie ma semplicemente sulla base della buona storia creditizia del soggetto. Naturalmente, per concedere un finanziamento le banche o finanziarie oltre a consultare le banche dati, si avvalgono di informazioni che il cliente stesso fornisce . Senza questi dati, che servono per valutare l’affidabilità di un cliente, potrebbe non essere concesso il finanziamento.
Informativa: tutti i clienti che richiedono un prestito devono ottenere un foglio informativo in cui si precisa che: qualora il cliente sia puntuale nei pagamenti, la conservazione delle informazioni nelle banche dati richiede il suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi un’attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Il cliente, in ogni caso, ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo.
Tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC):
Richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 36 mesi
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 6 del Codice) : Il nuovo codice di deontologia per i SIC prevede una riduzione dei tempi conservazione dei dati (max 3 anni) rispetto a quella in vigore fino al 2004: le centrali rischi private, infatti, conservavano il nominativo dei “cattivi pagatori” anche per più di cinque anni, rendendo più difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente regolarizzava la sua posizione.
Richieste di finanziamento : Quando un consumatore inoltra una richiesta di finanziamento, banche e finanziarie sono tenute a comunicarlo al SIC per evitare che lo stesso cliente possa richiedere più prestiti contemporaneamente. Il nuovo Codice prevede che i dati relativi alle richieste di finanziamento possono essere conservati per un massimo di 6 mesi qualora l’istruttoria lo richieda; nel caso in cui la richiesta non è stata accolta (rifiuto) o il consumatore vi abbia rinunciato i dati possono essere conservati per un massimo di 30 giorni. In mancanza di tale regola poteva accadere che la richiesta rimanesse visibile per più tempo, anche quando il prestito non veniva concesso; di conseguenza il cliente aveva maggiori difficoltà nell’ottenere credito. Morosità di due rate poi sanate/ritardi superiori sanati - Temporanea morosità : In questo caso il consumatore ha regolarizzato il ritardo e il Codice prevede che: • se il ritardo riguarda due rate o due mesi la morosità deve essere cancellata entro 12 mesi dalla regolarizzazione; • se il ritardo riguarda oltre due rate o due mesi la morosità deve essere cancellata entro 24 mesi dalla regolarizzazione.Eventi negativi non sanati - Definitiva morosità : Persino nei casi di morosità, gravi inadempimenti e sofferenze non regolarizzati, il Codice prevede che le informazioni sul finanziamento devono essere cancellate dal SIC entro 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) : Il Codice dispone che anche per i finanziamenti che si sono conclusi regolarmente le informazioni di “buona condotta” rimangano registrate nei SIC per un massimo di 36 mesi dall’ultimo pagamento.
Crif
CRIF S.p.A. è il gestore di EURISC, un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti. La finalità del trattamento dei dati personali non è quella di classificare i “cattivi pagatori” evidenziando solo gli inadempimenti, ma quella di valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni, inviate da banche e finanziarie, riguardanti l’andamento dei singoli rapporti di credito. La consultazione della banca dati, da parte di finanziarie e banche, è possibile solo in presenza della firma del cliente sulla clausola relativa al trattamento dei dati. E’ bene sottolineare che CRIF non è una società finanziaria ma il gestore di un sistema di informazioni creditizie, pertanto, gli Enti partecipanti a tale sistema decidono in piena autonomia in merito all’accoglimento delle richieste di finanziamento, attenendosi ai propri criteri interni di valutazione (vedi Ottenere un prestito). Infine, si ricordi che CRIF non gestisce alcun archivio dei protesti. Eventuali richieste di accesso o contestazioni sui dati relativi ai protesti possono essere inoltrate direttamente alle Camere di Commercio di competenza (vedi Protesti e cancellazioni).
Descrizione di tutte le principali voci presenti in EURISC:
A:
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE :Vengono riportate le informazioni che identificano l’intestatario del finanziamento ed eventualmente i soggetti che ad esso sono collegati nel contratto come il coobbligato o il garante
RICHIEDENTE GARANTE
B:
INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DEI PAGAMENTI: La sezione illustra le informazioni circa la puntualità nel pagamento delle rate presenti nel piano di rimborso
IMPORTO RESIDUO IN EURO
IMPORTO SCADUTO IN EURO
ANDAMENTO PAGAMENTI
STATO OPERAZIONE
C:
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO : La sezione illustra le caratteristiche del contratto di finanziamento stipulato
TIPO FINANZIAMENTO
NUMERO RATE
PERIODICITA’
PAGAMENTI
FASE OPERAZIONE
DATA RICHIESTA
DATA EROGAZIONE
DATA FINE IMPORTO
CAPITALE IN EURO / IMPORTO LINEA DI CREDITO IN EURO
IMPORTO RATA IN EURO
OSCURATI 180 GG
D:
DATA DI RIFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI:
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO / DATA ULTIMA SEGNALAZIONE
E:
INFORMAZIONI SULL’ENTE CHE HA EROGATO IL FINANZIAMENTO : Tale informazione è resa disponibile solo ed esclusivamente al richiedente: gli enti finanziatori che interrogano il sistema non possono in alcun modo accedere a tale tipologia di dato.
ENTE FINANZIATORE.
Si segnala inoltre, che esistono varie altre banche dati tra cui CTC ed Experian.
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